SNAG LECCO

L’edicola è il luogo in cui l’informazione incontra le persone ogni giorno,

dove i quotidiani diventano quotidianità.

S.N.A.G. Lecco rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali

che operano nel settore della vendita di quotidiani e periodici.

L' edicola garantisce la diffusione delle idee di ogni cittadino italiano.

Per questo motivo alla rete di vendita è sempre stata riconosciuta una forte rilevanza sociale.

S.N.A.G. aderisce a Confcommercio Lecco , Confederazione generale del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

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ULTIME NEWS

28 gennaio 2022
Importante chiarimento da parte del Governo che risponde alle problematiche che lo SNAG, insieme a tutte le altre associazioni di categoria e alla FIEG, aveva segnalato al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. Attraverso una specifica FAQ, l'esecutivo ha infatti fatto luce sulle procedure di controllo relative al green pass “base” per accedere alle edicole “al chiuso”. In particolare, si chiarisce che dal 1° febbraio per andare in edicola servirà il green pass “base” ma l’edicolante non sarà obbligato a chiederlo a tutti i clienti in entrata: potrà optare per una verifica a campione sui clienti che sono già entrati in edicola. Certamente gli edicolanti dovranno dotarsi della App gratuita VerificaC19 per eseguire i controlli a campione. Questa App consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde COVID-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità: colore verde se la Certificazione è valida, rosso se non lo è. Ricordiamo inoltre che – in analogia a quanto avviene per i datori di lavoro – l’edicolante che effettua i controlli a campione non potrà essere ritenuto responsabile in caso di accertamento da parte delle autorità se un cliente viene trovato senza green pass, in questo caso nulla può essere contestato all’edicola.
30 novembre 2021
È stato emanato oggi, 30 novembre 2021, il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2021, il credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, con l'indicazione dell'importo a ciascuno spettante. L’elenco (in allegato) è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate. Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione. Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione . 107/E del 18/12/2019.
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Domande frequenti (FAQ)

  • Con l'autorizzazione esclusiva alla vendita di quotidiani e periodici, cosa posso vendere ?

    I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l’informazione e l’accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggio confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l’attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.

    Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate, la vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi

    e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 comma 6 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

  • C'è un numero minimo di ore di apertura del punto vendita?

    Con riferimento specifico alle edicole, è noto che non esiste alcuna norma di legge che stabilisca un orario minimo di apertura e quindi, l’orario di vendita deve considerarsi rimesso al libero apprezzamento dell’edicolante che può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio sulla base della convenienza economica e nel libero esercizio di impresa. Il divieto di regolamentazione in materia di orari di vendita riguarda ogni forma di regolazione, diretta o indiretta, degli orari di esercizio, sia quelle prescritte per via normativa (vedi accordo nazionale) sia quelle di accordi tra operatori economici (Corte Costituzionale n. 239/2016). Ovviamente come imprenditori comprendiamo benissimo che è fondamentale mettere in vendita (soprattutto) i quotidiani nel più breve tempo possibile dal ricevimento e di mantenere un orario di apertura congruo ai nostri lettori. 

  • Ci sarà anche per il 2022 il credito di imposta per le edicole?

    Credito di imposta edicole 2022


    L'articolo 1, comma 609, della L. 178/2020 ha prorogato la misura, con alcune modifiche, anche per l'anno 2022, il CREDITO DI IMPOSTA per le edicole nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni.


    Il DPCM 31/05/2019 stabilisce le disposizioni applicative del credito d’imposta.


    Chi può accedere al beneficio


    Per l'anno 2022, il credito di imposta è destinato a:


    esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

    imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

    Sono ammessi al beneficio i soggetti con:


    sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo

    residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici

    indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e nella circolare del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2020 e, in particolare,

    o   nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;


    o   nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici (ammesse per gli anni 2020, 2021 e 2022): la presenza del codice attività primario 82.99.20.


    Come e quando presentare la domanda


    Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta.


    Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta edicole"


    Calcolo del credito


    Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:


    imposta municipale unica (IMU);

    tassa per i servizi indivisibili (TASI);

    canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);

    tassa sui rifiuti (TARI);

    spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (per il solo anno 2019, le spese di locazione sono ammesse a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale).

    Per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta può essere parametrato, oltre che a tutte le sopracitate voci di spesa, anche agli importi pagati nell'anno precedente per:


    l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici

    l'acquisto o il noleggio di dispositivi POS.

    Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 4.000 euro a partire dall'anno 2020 per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).


    Riconoscimento del credito


    L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato su questo sito entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il beneficio.


    Utilizzo del credito


    Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.


    i domande pervenute al Dipartimento, consultare le FAQ

    Per maggiori informazioni


    Per istruzioni sulla compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 27 agosto 2021)

    Per assistenza tecnica per l'accesso al portale o per la compilazione della domanda contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

    Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica credito.edicole@governo.it